1. Le regioni individuano, con apposito provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie pubbliche tenute a predisporre ambulatori e reparti idonei alla diagnosi e alla riabilitazione della sindrome post polio, privilegiando le strutture e i centri sanitari già operanti sul territorio.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri di ricerca per lo studio della sindrome post polio, dei relativi protocolli terapeutici e dei presìdi farmacologici e riabilitativi idonei. Tali centri sono individuati prioritariamente tra quelli che già effettuano ricerca sulle cellule staminali.